Elezioni e antisemitismo: possibili nodi costituzionali
di Paolo Arigotti
In questi giorni in Parlamento sono in discussione due disegni di legge che, pur muovendosi in ambiti apparentemente molto diversi, si prestano a una serie di considerazioni sotto il profilo costituzionale, con particolare riferimento ad alcuni diritti e libertà fondamentali, previsti e tutelati dalla prima parte della Carta fondamentale. Ci stiamo riferendo al disegno di legge elettorale e cosiddetto DDL antisemitismo.
Premesso che il dubbio è lecito, e che le certezze non appartengono a nessuno (o quasi), in via di principio ambedue gli schemi rispondono alla salvaguardia di finalità in via di principio condivisibili: la garanzia della governabilità da un lato, per chi sostenga questo punto di vista, o il contrasto contro odio e discriminazione fomentato da bieche ragioni. Il che non toglie che su alcuni aspetti possano essere sollevati dubbi e riserve, anche sotto il profilo strettamente giuridico.
Nel rinviare alle numerose analisi disponibili, ci limiteremo in questa sede a riprendere alcuni aspetti a nostro avviso problematici.
La riforma elettorale, ove approvata, introdurrebbe un premio di maggioranza in favore della lista (o della coalizione) vincitrice che ottenesse almeno il 42 per cento dei voti. Tradotto in numero di seggi, la parte prevalente potrebbe contare su 70 seggi aggiuntivi alla Camera e 35 al Senato, fermo restando che non si potranno oltrepassare – a garanzia delle minoranze – i 220 seggi a Montecitorio e i 113 a Palazzo Madama.
Il problema in questo caso è costituito da alcuni interventi della Corte costituzionale, che già in passato si è espressa contro taluni meccanismi ritenuti lesivi del principio costituzionale dell’eguaglianza del voto. In particolare, con la sentenza n. 1 del 13 gennaio 2014 la Consulta dichiarò parzialmente incostituzionale la legge n. 270 del 21 dicembre 2005, cosiddetta legge Calderoli, impropriamente chiamata “Porcellum”, in quanto talune disposizioni, come si legge nella pronuncia: “… violerebbero l’art. 3 Cost., congiuntamente agli artt. 1, secondo comma, e 67 Cost., in quanto, non subordinando l’attribuzione del premio di maggioranza al raggiungimento di una soglia minima di voti e, quindi, trasformando una maggioranza relativa di voti, potenzialmente anche molto modesta, in una maggioranza assoluta di seggi, determinerebbero irragionevolmente una oggettiva e grave alterazione della rappresentanza democratica. Esse, inoltre, avrebbero stabilito un meccanismo di attribuzione del premio manifestamente irragionevole, il quale, da un lato, sarebbe in contrasto con l’esigenza di assicurare la governabilità, in quanto incentiverebbe il raggiungimento di accordi tra le liste al solo fine di accedere al premio, senza scongiurare il rischio che, anche immediatamente dopo le elezioni, la coalizione beneficiaria del premio possa sciogliersi, o uno o più partiti che ne facevano parte escano dalla stessa. Dall’altro, provocherebbe un’alterazione degli equilibri istituzionali, tenuto conto che la maggioranza beneficiaria del premio sarebbe in grado di eleggere gli organi di garanzia che restano in carica per un tempo più lungo della legislatura. Tale modalità di attribuzione del premio di maggioranza stabilita dalle predette disposizioni comprometterebbe, inoltre, l’eguaglianza del voto e cioè la parità di condizione dei cittadini nel momento in cui il voto viene espresso, in violazione dell’art. 48, secondo comma, Cost. La distorsione che ne risulta non costituirebbe, infatti, un mero inconveniente di fatto, ma sarebbe il risultato di un meccanismo irrazionale normativamente programmato per determinare tale esito.” Un precedente non di poco conto.
Inoltre, nel testo all’esame delle Camere non viene reintrodotto nei fatti il voto di preferenza e viene previsto un numero molto elevato di sottoscrizioni per la presentazione delle candidature da parte delle forze politiche non rappresentate in Parlamento, col rischio di penalizzare la partecipazione di forze minori o emergenti.
Venendo al DDL Antisemitismo, senza ripetere analisi e criticità già attenzionate – e fatte proprie anche dall’Ordine dei giornalisti –qui non si tratta di giustificare, o di non voler osteggiare, condotte di tipo discriminatorio, a contrastare le quali esistono già norme cogenti (pensiamo alla cosiddetta legge Mancino), quanto evidenziare che una misura di questo tipo si possa prestare, specie nella fase storica che viviamo, a una tutela ad hoc riservata a una sola confessione religiosa o gruppo etnico, ingenerando così una discutibile disparità di trattamento rispetto alle altre. Un approccio che si porrebbe in contrasto non soltanto con l’art. 8 della Costituzione, secondo il quale Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge, ma con lo stesso art. 3 che sancisce il fondamentale principio di eguaglianza e non discriminazione, che vale ovviamente sia in senso positivo, che negativo.
In definitiva, quel che si vuole sostenere in questa sede è che il compito di una democrazia sana e matura dovrebbe essere quello di incentivare la partecipazione e la libera espressione, non certo quello di circoscriverla in ambiti definiti. In tal senso, suscita non poche perplessità la positivizzazione nel testo del DDL Antisemitismo dei contenuti della cosiddetta dichiarazione IHRA, elaborata con finalità non giuridiche, e dai contorni estremamente ampi.
Il rischio da più parti sollevato è che contenuti così generici possano far scattare l’”accusa” di antisemitismo pure di fronte a critiche o dichiarazioni ritenute (da chi?) “non conformi”, pur evidenziando che le critiche contro il governo israeliano (giustamente) restano ammesse, al pari di quelle contro qualunque altra entità politica. Il che non toglie che permanga un timore di non poco conto, che potrebbe condurre a una compressione del dibattito su certi temi, per non parlare del pericolo di autocensura di fronte alla prospettiva, pure potenziale, di incorrere negli strali di un’imputazione (non intesa qui in senso penale) assai pesante (e infamante).
La democrazia non basta evocarla, ma occorre preservarla con pluralismo, conflitto, discussione, possibilità di cambiare idea e di cambiare chi governa. E se il prezzo finale di una democrazia più “ordinata” fosse quello di una democrazia meno libera, allora sarebbe lecito interrogarsi se il costo non sarebbe troppo “salato”.
Senza attardarci in ulteriori disquisizioni di ordine giuridico, vorremmo porci alcune delle più grandi domande: chi decide quali voci meritano di essere ascoltate e quali no? Chi stabilisce quali critiche sono legittime o meno? Chi può partecipare alla competizione politica e chi deve restarne fuori?
Da molte delle risposte, che lasciamo al lettore, dipendono i destini della nostra libertà.


