Prossima fermata: lo stato di Polizia?
di Federico Giusti
ochi giorni fa, il 14 Gennaio 2026, è stato presentato l'ennesimo Disegno di legge in materia di "sicurezza urbana, immigrazione e protezione internazionale, nonchè di funzionalità delle forze dell'ordine e del Ministero dell'Interno"
Non è casuale che questo ennesimo tassello securitario arrivi dopo l'arresto di attivisti sociali e politici piemontesi a seguito delle manifestazioni autunnali a Torino e dintorni, arresti e provvedimenti che hanno colpito anche numerosi studenti minorenni non prima dello sgombero del centro sociale Askatasuna.
Non entreremo nel merito della folle gara intrapresa tra i partiti di Governo nel presentarsi agli occhi delle Forze dell'Ordine come il partito più attento alle loro istanze e disponibile a intensificare le pene per alcuni reati, urge invece considerare la canea mediatica attorno all'arresto degli attivisti palestinesi accusati di finanziare Hamas (ergo il terrorismo internazionale) che "giustificherà" interventi ristrettivi e del tutto immotivati proprio sulle materie oggetto di immigrazione.
E tra scioperi e manifestazioni di piazza non potevano mancare altri argomenti forti della campagna repressiva come il richiamo al degrado urbano o alla necessità di rafforzare le prerogative e il potere del Ministero dell'Interno nella logica per altro di quel Codice Rocco di epoca fascista che ha già dato il là a tutte le legislazioni emergenziali.
A leggere il Disegno di Legge si capisce che l'obiettivo ancora una volta è la microcriminalità elevata a pericolo primario e assoluto (rileggendo le cronache sulla strage di Cras Montana ci chiediamo come sia stata possibile una strage del genere in Svizzera se non violando controlli, norme di legge, normative elementari di sicurezza e di anti incendio a cui unire condizioni di sfruttamento della forza lavoro, logiche del profitto, certezza della impunità). E al contempo è lecito domandarsi se il problema per l'ordine pubblico sia oggi rappresentato dalla borseggiatrice sugli autobus o da un sistema che permette cotante violazioni a beneficio di imprenditori ricchi e potenti. Centinaia di ore di collegamenti web, siti appositamente creati per alimentare il pericolo sociale derivante dal borseggio, il problema esiste ovviamente e va preso in considerazione ma da qui a trasformarlo in una emergenza corre grande differenza.
Nella totale incapacità, ormai diffusa, di cogliere i reali problemi e gli orrendi crimini commessi contro la umanità o ai danni di lavoratori e cittadini privi di reali tutele, l'accanimento mediatico contro il furto commesso con destrezza non solo guadagna audience ma intere trasmissioni televisive, canali web, pagine social per poi consentire al legislatore di intervenire solennemente con la modifica del codice penale e della Riforma Cartabia
E dall’attuale reclusione da quattro a sette anni alla reclusione da sei a otto anni, per il reato base, e dall’attuale reclusione da cinque a dieci anni alla reclusione da sei a dieci anni, per l’ipotesi aggravata
Altro aspetto importante è la cosiddetta Prevenzione della violenza giovanile Ampliamento del catalogo dei reati per i quali si può applicare l’ammonimento del Questore nei confronti di minorenni dai 12 ai 14 anni, questa norma riguarda direttamente un altro capitolo particolarmente gettonato dai nostri imbonitori mediatici ossia quello dei maranza elevati a pericolo numero uno nelle città metropolitane.
Anche in questo caso prevale una logica securitaria rispetto ad una semplice riflessione che imporrebbe azioni concrete: perchè in Italia esistono tanti giovani sotto i 25 anni che non studiano e non lavorano? E per quale ragione assistiamo all'aumento degli under 16 che abbandonano la scuola?
Occupandosi della delinquenza, o presunta tale, giovanile, dovremmo innanzitutto porci la domanda, forse rituale ma sempre valida, se abbiamo fatto abbastanza per prevenire il tutto.
La risposta è negativa, vuoi per inadempienza di vari ministeri ed enti locali, vuoi perchè i percorsi scolastici e formativi presentano lacune paurose e in tanti casi risultano inesistenti
A nostro avviso la preoccupazione del Governo, in questa fase storica, è ben altra ossia quella di lanciare un messaggio repressivo contro le giovani generazioni per prevenire la loro partecipazione attiva a manifestazioni di piazza, a ruota arrivano i provvedimenti securitari che coinvolgono anche i genitori e prevedono interventi e ammonimenti del Questore, sanzioni pecuniarie, sanzioni fino all'ennesima trovata ossia il divieto assoluto di porto di strumenti con lama flessibile, acuminata e tagliente di lunghezza superiore a 5 centimetri, a scatto o a farfalla, di facile occultamento e di 1frequente utilizzo, punito con la reclusione da 1 a 3 anni, (articolo 3, comma 1, lett. c) – nuovo art. 4-ter, comma 1, legge 18 aprile 1975, n. 110); 2) divieto di porto, se non per giustificato motivo, di altri coltelli e strumenti dotati di lama affilata o appuntita di lunghezza superiore a 8 centimetri, punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni (articolo 3, comma 1, lett. c) – nuovo art. 4-ter commi 2 e 3, legge 18 aprile 1975, n. 110)
Sorvoliamo sulle aggravanti specifiche con aumento di un terzo della pena se il reato è commesso previo travisamento o nelle vicinanze di stazioni ferroviari, scuole, parchi, giardini , metropolitane e perfino di Banche (equiparare gli istituti di credito agli autobus o alle scuole è una novità assoluta che rappresenta un precedente su cui aprire una riflessione)
E sorvoliamo anche sulla stretta imposta al permesso di soggiorno sapendo che le norme attuali in materia di cittadinanza risultano ben poco inclusive mentre i confini di classe nello Stato capitalista diventano sempre più marcati e tali da evitare qualsivoglia argomentazione sul presunto diritto (Lea Ypi Confini di Classe Feltrinelli)
Nel caso dei nuovi reati per i minorenni valgono le considerazioni precedentemente avanzate sull'abbandono scolastico, sul fin troppo comodo divieto di accesso ai centri urbani che andrà rafforzandosi impedendo la presenza nei pressi di strutture e infrastrutture per chiunque abbia subito una condanna in appello per reati contro la persona e il patrimonio, pena l'arresto in flagranza. Questa norma in realtà non è rivolta solo alla piccola criminalità ma anche ai reati di piazza divenuti, dopo l'autunno scorso, l' ulteriore ossessione per il Governo Meloni. E tanto è il timore della rivolta sociale che si arriva a ipotizzare la perquisizione, prevista dalla legge Reale, non come una necessità, e una urgenza, dettata da operazioni di polizia ma piuttosto come azione preventiva da intraprendere per una schedatura di massa e magari per accertare l'eventuale possesso di armi, esplosivi e strumenti di effrazione (e qui torna il solito e vecchio pericolo del terrorismo)
Poi abbiamo la possibilità del fermo preventivo fino a 12 ore per garantire la sicurezza e la pubblica incolumità (gli anziani ricorderanno il fermo degli antifascisti ogni qual volta arrivava in città o paese il Gerarca del Regime)
E l'intervento non poteva tralasciare un argomento dibattuto oltre un anno fa con centinaia di ore televisive: quale reato configurare per chi non si ferma all'alt delle forze dell'ordine?
Per chi non si ferma all’alt delle Forze di polizia e si dà alla fuga Introduzione di un illecito penale punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni per chi non si ferma all’alt degli organi di polizia e si dà alla fuga con modalità pericolosa per la pubblica e privata incolumità, accompagnata dalle misure accessorie della sospensione della patente di guida e della confisca del veicolo, nonché dalla possibilità di arresto in flagranza differita. In tal caso, resta applicabile, in via cautelativa e provvisoria, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente (articolo 8).
E dopo le decine di manifestazioni a sostegno del popolo palestinese, arriva puntuale l'intervento anti cortei.
In caso di mancate comunicazioni alla Questura per cortei e iniziative di piazza si va verso l'accelerazione del processo sanzionatorio e di inasprimento delle sanzioni pecuniarie irrogabili, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal Governo vanno da un minimo di euro 3.500 a un massimo di euro 20.000, estese anche all’ipotesi di riunioni promosse tramite reti di comunicazione elettronica (articolo 9, comma 1, lett. a), numero 1). In caso di mancata osservanza delle prescrizioni dell’Autorità, le attuali pene fino ad un anno di reclusione e dell’ammenda fino a 413 euro sono sostituite con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 5.000 a un massimo di 20.000 euro (articolo 9, comma 1, lett. a), numero 2). In caso di mancato rispetto delle limitazioni poste alla circolazione o dell’itinerario previsto, da cui possa derivare un pericolo alla sicurezza o all’incolumità pubblica ovvero in caso di ostacolo o intralcio al regolare funzionamento dei servizi di soccorso pubblico urgente, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 20.000 euro. Nelle ipotesi di turbamento del pacifico svolgimento di una riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico o del regolare espletamento del relativo servizio di ordine e sicurezza pubblica è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro. Le sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono irrogate dal Prefetto (articolo 9, comma 1, lett. a), numero 3). Viene altresì modificato il terzo comma dell’articolo 24, del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, depenalizzando anche l’ipotesi di disobbedienza all’ordine di scioglimento della riunione o dell’assembramento, attualmente punita con l’arresto e l’ammenda fino a 413 euro, con l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 20.000 euro (articolo 9, comma 1, lett. b). Viene infine modificato l’articolo 654 c.p (Grida e manifestazioni sediziose), primo comma, già depenalizzato, con l’aumento della sanzione amministrativa pecuniaria da 400 a 2400 euro in luogo di quella attualmente prevista da 103 a 619 euro (articolo 9, comma 2). ? Divieto di partecipazione a riunioni o ad assembramenti in luogo pubblico Introduzione del divieto di partecipare a pubbliche riunioni o di prendere parte a pubblici assembramenti, disposto dal giudice, con immediata esecutività, con la sentenza, anche non definitiva, di condanna per taluni delitti commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa di riunioni o assembramenti pubblici. Tale misura potrà essere graduata dall’Autorità giudiziaria in base alla gravità del fatto e alla pericolosità del suo autore (articolo 10).
Ma la Giustizia non parrebbe uguale per tutti vista la mancata iscrizione nel registro delle notizie di reato quando appare che il fatto sia stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione (ad esempio: legittima difesa, adempimento di un dovere, uso legittimo delle armi, stato di necessità), disciplinando l’attività di indagine in presenza delle suddette scriminanti. Sono assicurate le garanzie difensive oggi conseguenti all’iscrizione nel predetto registro (articolo 11). ? Tutela legale per il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
Norme del genere non sono mai state previste negli anni della lotta armata, il fatto che siano costruite ai nostri giorni dovrebbe indurre a serie riflessioni quanti parlano ancora di Stato di diritto.
E ancora una volta a guidare il legislatore sono i fatti di cronaca non prima di averli deliberatamente esasperati attraverso orchestrate campagne mediatiche, in caso dell'occupazione della redazione di quotidiani e giornali, viene infatti prevista una aggravante comune per delitti non colposi commessi contro giornalisti o direttori di testate giornalistiche Viene introdotta una nuova circostanza aggravante comune, applicabile ai delitti non colposi contro la vita, l’incolumità individuale e la libertà morale, per il caso in cui il fatto sia commesso contro gli iscritti all’albo e nei registri dei giornalisti ovvero contro i direttori di testate giornalistiche non iscritti all’albo, durante lo svolgimento delle proprie funzioni o a causa di esse (articolo 13).
E in questo delirio repressivo arrivano perfino agenti e servizi stranieri giusto a ricordare che siamo o non siamo una colonia statunitense?
disposizioni in materia di introduzione e porto sul territorio nazionale di armi in dotazione al personale di Forze di polizia straniere Riconoscimento, nell’ottica di una crescente esigenza di cooperazione tra Forze di polizia di diversi Paesi, al Ministro dell’interno - o, su sua delega, al Prefetto - della possibilità di autorizzare personale appartenente alle Forze di polizia di un altro Stato all’attraversamento del territorio nazionale con le armi in dotazione e il munizionamento di servizio, qualora la destinazione finale degli agenti di polizia stranieri sia il territorio di un altro Paese (articolo 14).
Alla luce di queste considerazioni, cosa altro dobbiamo attenderci dal securitarismo?
__________________________________________________
L’INFERNO DEL GENOCIDIO A GAZA
L’inferno del genocidio a Gaza: la testimonianza che pretende responsabilità
Il libro di Wasim Said, pubblicato da LAD edizioni, non è un racconto da compatire ma un atto di accusa che spezza la neutralità e chiama alla lotta politica.
LA PRESENTAZIONE DEL CURATORE DELLA VERSIONE ITALIANA
Pasquale Liguori
Non è un libro “su Gaza”, non è l’ennesimo titolo che si aggiunge allo scaffale del dolore mediorientale. L’inferno del genocidio a Gaza è un documento che arriva in Italia con il peso preciso di una prova, non con la leggerezza di un prodotto culturale. Il fatto che a pubblicarlo sia LAD edizioni con la mia curatela non è un dettaglio editoriale, ma una scelta di campo: portare qui una voce che non si presta né alla retorica umanitaria né alla commozione di consumo, ma esige di essere ascoltata come atto di accusa, come frammento di verità che non intende integrarsi nella normalità del discorso pubblico, bensì incrinarla.


1.gif)
