Il rischio del processo mediatico

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Il rischio del processo mediatico

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di Paolo Arigotti

Questo articolo non ha lo scopo di riprendere la cronaca di un evento già abbondantemente trattato a livello mediatico, quanto di soffermarsi su alcuni aspetti che, apparentemente riservati agli addetti ai lavori, meritano a nostro avviso maggiore attenzione. Sia chiaro che non faremo lezioni di diritto e procedurale penale, men che mai di diritto costituzionale, tematiche molto complesse e che richiederebbero ben altro approfondimento, circa il quale il materiale non manca.

Vorremmo, piuttosto, porre l’accento su aspetti che troppo spesso vengono bypassati, specie sull’onda emotiva del momento, senza per questo voler ricercare responsabilità o colpe, che non sta a noi valutare.

In primo luogo, ci preme evidenziare una distinzione fondamentale, quella che ricorre tra un fermo di polizia, una misura cautelare e una condanna in sede definitiva, circa le quali esistono profonde differenze, sia per quanto concerne l’iter, che riguardo i presupposti e le finalità previste per la loro adozione. Differenze forse ovvie e scontate per gli operatori del diritto, ma che troppo spesso sfuggono nel dibattito pubblico.

Partendo da ciò, riprendiamo la notizia della scarcerazione di Youssef Siher, disposta dal Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) di Milano, che ci offre lo spunto per una riflessione che va ben oltre il caso specifico. Nella sua ordinanza, il magistrato ha ravvisato l’insussistenza dei presupposti di legge per disporre la convalida del fermo e per l’applicazione della misura cautelare, oltretutto escludendo la presenza dei gravi indizi di colpevolezza e per le più gravi imputazioni prospettate dalle autorità.

Nel pervenire a tale decisione il giudice, in effetti, si è limitato ad applicare il contenuto delle norme di rango costituzionale (art. 13 della Carta fondamentale) e soprattutto del codice di rito (art. 390 codice di procedura penale), che subordinano a una serie di parametri e requisiti la conferma da parte della magistratura giudicante delle misure cautelari disposte dall’autorità procedente (a seconda dei casi, l’autorità di pubblica sicurezza o il magistrato requirente).

Occorre innanzitutto comprendere che il diritto alla libertà personale, tutelato dall’art. 13 della Costituzione repubblicana, è inviolabile nel senso che solo la legge e l’intervento dell’autorità giudiziaria possono disporre limitazioni e/o restrizioni, il che costituisce una delle più importanti garanzie proprie dello stato di diritto.

Fu proprio per accantonare ogni forma di arbitrio o abuso, caratteristico dei cosiddetti stati assoluti o di polizia, che vennero introdotte tali presidi, onde impedire che misure afflittive potessero essere adottate in carenza di ogni forma di controllo o garanzia. Ecco perché in alcuni passaggi dei comunicati ufficiali diramati nelle scorse ore, leggiamo di istituti posti a presidio dello stato di diritto, oltre che richiamare un altro fondamentale principio, quello dell’autonomia e indipendenza della magistratura, che ne rappresenta uno dei capisaldi (art. 101 e 104 Cost.), proprio perché affida a un potere terzo e imparziale la verifica.

Il fatto stesso che i giudici sono soggetti soltanto alla legge (art. 101, secondo comma), determina che il singolo magistrato nell’assumere le sue decisioni è tenuto all’applicazione di disposizioni già scritte, in particolare quelle del codice di rito, e in difetto dei presupposti non può che disporre il rilascio (per meglio dire, la non convalida) delle misure adottate in via d‘urgenza dall’autorità procedente. La garanzia per ogni cittadino è strettamente legata al fatto che esiste una norma, oltretutto approvata dall’organismo rappresentativo per eccellenza della volontà popolare: il Parlamento, al quale solo spetta determinare casi e modalità nei quali la libertà personale possa subire limitazioni di sorta.

Dire questo non significa che le decisioni giudiziarie non possano essere criticate, tenuto conto che è lo stesso ordinamento a prevedere strumenti di reazione contro i provvedimenti adottati (pensiamo solo all’appello o al ricorso per Cassazione).

Il problema è un altro. In questo caso nell’interpretazione operata dal GIP è stata esclusa la sussistenza dei fondamenti previsti dalla norma per l’adozione (convalida) delle misure restrittive, vale a dire i gravi indizi di colpevolezza, visto che, sempre stando all’ordinanza del GIP, i messaggi attribuiti (e contestati) a Siher non costituiscono incitamento alla violenza, richiamando piuttosto forme di protesta e disobbedienza civile, il che escluderebbe perfino la stessa configurabilità dell’illecito, quanto meno nella prospettazione fattane dagli inquirenti.

Per correttezza, occorre precisare che avverso tale decisione del GIP potrebbe essere proposto ricorso per Cassazione secondo le disposizioni di legge, e che l’ordinanza non equivale a proscioglimento definitivo, visto e considerato che la stessa non esclude affatto la prosecuzione delle indagini, e che potrebbe essere comunque richiesto il rinvio a giudizio (ovviamente ricorrendone i presupposti), che spetterà sempre alla magistratura giudicante valutare. Ma rimane il fatto che ad avviso del magistrato investito della decisione, non ci sono i requisiti per l’applicazione (convalida) delle misure cautelari, e questo è quanto.

E qui veniamo al nodo centrale della questione, specie sotto il profilo della comunicazione. Uno degli equivoci, o se vogliamo un’errata percezione, della nostra epoca è quella di identificare l’avvio di un’indagine penale, accompagnata o meno dall’applicazione di misure cautelari (come un fermo o un arresto) a una condanna. E la responsabilità di questa distorsione può essere imputabile a due fattori, che possono benissimo concorrere tra loro: l’ignoranza del dettato normativo e un linguaggio mediatico che tende a utilizzare narrazioni o espressioni, magari formalmente corrette, atte a generare nell'opinione pubblica una percezione opposta rispetto alla realtà giuridica.

Partiamo dal primo dato di fatto che, per quanto banale, occorre sempre avere ben presente: se o quando una persona viene fermata dalla polizia, arrestata o sottoposta a indagine, non significa affatto che sia stata giudicata colpevole.

Nel caso di Siher, al quale l’autorità contestava reati gravissimi, tra i quali l'istigazione a delinquere aggravata dalla finalità di terrorismo, parliamo di una tesi investigativa sub specie di accusa, non di una verità processuale. Quest’ultima potrebbe essere sancita solo da un eventuale accertamento definitivo in sede processuale, e non prima. E se nel nostro ordinamento sono stati previsti istituti come la riparazione per ingiusta detenzione e la revisione del processo, è di tutta evidenza che persino una sentenza definitiva (tecnicamente passata in giudicato) possa essere rivista.

Confondere uno o più di questi livelli significa demolire le garanzie che proteggono ogni cittadino. Nel caso di Siher la misura disposta era il cosiddetto fermo di polizia (art. 384 codice di procedura penale), che non ha finalità punitiva, bensì di provvedimento contingente adottato a fronte di gravi indizi di reato o concreto pericolo di fuga. E in quanto misura straordinaria, la legge impone che lo stesso debba essere (o meno) convalidato dal giudice in un arco temporale brevissimo, in linea col disposto dell’art. 13, comma secondo, della Costituzione che prescrive che “In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto”.

Un discorso del tutto analogo, per quanto non riguardi il caso in esame, deve essere fatto la custodia cautelare in carcere (ancora chiamata impropriamente “carcerazione preventiva”), che può essere adottata dall’autorità giudiziaria quale extrema ratio, vale a dire in assenza di soluzioni alternative, e ricorrendo i presupposti di legge (pericolo di fuga; rischio di inquinamento delle prove; pericolo di reiterazione dei reati, art. 274 codice di procedura penale).

Come nel caso dell’arresto o fermo di polizia, parliamo pur sempre di provvedimenti cautelare a presidio varie esigenze, ma non certo di un’anticipazione della pena, tanto è vero che in caso di condanna il periodo di custodia cautelare in carcere deve essere computato ai fini della durata della pena. E la Corte Costituzionale e la Corte di Cassazione hanno ripetutamente affermato che la custodia cautelare non può mai trasformarsi in una sanzione anticipata, perché ciò violerebbe il principio fondamentale della presunzione di innocenza, previsto dall’art. 27, comma 2, della Costituzione che stabilisce che: "L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva."

Ogni volta che il dibattito pubblico trasforma un'indagine (o una misura restrittiva) in una condanna preventiva, dovrebbe tornare alla mente il caso di Enzo Tortora. Ricordiamo che nel lontano 1983 il celebre presentatore televisivo venne arrestato con accuse gravissime e infamanti. Non furono poche le testate e i commentatori a emettere una sentenza di condanna ben prima dei tribunali, che poi assolsero con formula piena un uomo per bene e totalmente estraneo ai fatti contestati. Il che non toglie che la gogna mediatica minò il suo benessere e la sua persona, contribuendo forse alla prematura scomparsa. Un caso che andrebbe sempre tenuto presente, specie da coloro che continuano ad avere la tendenza a confondere la giustizia col clamore mediatico, o forse, peggio ancora, coi propri pregiudizi.

Una tendenza inquietante, riscontrata negli ultimi decenni, dove molte indagini sono state presentate all’opinione pubblica come prova di colpevolezza, dove l’informazione di garanzia (per l’indagato) è stata trasformata in condanna, le restrizioni disposte in sede cautelare come sinonimo di colpevolezza e la loro revoca come una sorta di fallimento della giustizia. Sono tutti esempi di distorsione della realtà (giuridica e fattuale), e che si prestano a pericolose fughe in avanti.

Una lezione che potrebbe, e dovrebbe, valere per chiunque, e non solo per il caso di Youssef Siher, è che la preservazione (e lo studio) di certi principi fondamentali costituisce una garanzia per tutti noi, a maggior ragione quando la fattispecie investa personalità molto distanti da noi, per opinione, cultura, appartenenza etnica, politica o religiosa.

Forse è proprio nel momento nel quale ci paiono meno comprensibili, che quei principi stanno assolvendo alla loro funzione più vera e autentica.

Paolo  Arigotti

Paolo Arigotti


Nato a Cagliari il 26 maggio 1973, Paolo Arigotti si laurea in Giurisprudenza nel 1998; nel 2020 si è laureato in Storia e Società presso la Facoltà di Studi Umanistici dell’Università di Cagliari. Essendo da sempre un grande appassionato di storia, viaggi, lettura, scrittura e cinema, fa il suo esordio nel mondo letterario con il romanzo Un triangolo rosa, incentrato sullo sterminio degli omosessuali in epoca nazista, premiato con diploma d’onore della giuria per la narrativa edita nell’ambito del concorso internazionale Il Molinello 2016. Pubblica poi nel 2018 Sorelle molto speciali, dedicato alla condizione delle persone affette da sindrome di Down negli anni ’30 del secolo scorso; è, inoltre, autore di diversi racconti pubblicati in varie antologie e di un manuale giuridico sul diritto sindacale. Il collegio dei segreti, dedicato, alla resistenza tedesca contro Hitler, è il suo terzo lavoro dato alle stampe. Dall’ottobre del 2022 è iscritto all’Ordine dei giornalisti pubblicisti della regione Sardegna e collabora con diverse testate e canali di divulgazione indipendenti, oltre ad essere titolare dell’omonimo canale YouTube gratuito.

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