Contro la scienza e la logica, mascherine all'aperto: istruzioni per il non uso
di Marinella Correggia
Si ripete il copione dell’ottobre 2020 sull’obbligo delle mascherine all’aperto, un provvedimento continua a essere privo di presupposti scientifici.
Come ritagliarci boccate d’aria?
L’ordinanza della Regione Lazio in vigore dal 23 dicembre per un mese permetteva - involontariamente - una via d’uscita, come avevamo già scritto: escludeva infatti l’obbligo in caso di attività motoria. Ma che cos’è l’attività motoria? Secondo la definizione internazionale, consiste in “qualunque movimento determinato dal sistema muscolo-scheletrico che si traduce in un dispendio energetico superiore a quello delle condizioni di riposo”. E cioè non solo le attività sportive, ma anche semplici movimenti come camminare, andare in bicicletta, ballare, giocare, fare giardinaggio e lavori domestici, che fanno parte dell’“attività motoria spontanea”.
Il guaio è che nel frattempo è subentrato, dal 25 dicembre, il decreto legge 24 dicembre 2021, n. 221. All’articolo 4 (Dispositivi di protezione delle vie respiratorie) comma 1 dispone: “Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 gennaio 2022, l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, anche nei luoghi all'aperto, di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, trova applicazione anche in zona bianca”.
E vediamo allora che cosa dispone: il Dpcm 2 marzo 2021 (pubblicato nella Gazz. Uff. 2 marzo 2021, n. 52), sotto forma di “ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020 n. 19 (e successive modifiche9 e del decreto legge 23 febbraio 2021 n. 15. Al Capo I (Misure di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale), Art. 1. Dispositivi di protezione delle vie respiratorie e misure di distanziamento al comma 1 leggiamo: “E' fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto. 2. Non vi è obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l'isolamento da persone non conviventi. 3. Non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie: a) i bambini di età inferiore ai sei anni; b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter fare uso del dispositivo; c) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.
Dunque che fare? Oltre a chi, sulla base del punto 3, non ha obbligo, potremo avvalerci, anche se giocando un po’ sulle parole, del punto 2, ovvero spiegare: “Non mi avvicino alle persone a più di un metro”. L’esperienza di diverse persone, nei lunghi mesi di obbligo da ottobre 2020 a giugno 2021, è stata positiva. Più difficile sarà rivendicare un’attività sportiva in corso se semplicemente camminiamo (ma in bici, sì).
Quanto alla fattispecie di mascherina da utilizzare all’aperto, il Dl 221 non precisa nulla. E il Dpcm 2 marzo 2021 al quale l’ultimo decreto fa riferimento, consente anche le mascherine di comunità, comprese quelle autoprodotte.
Potremmo eventualmente evocare il fatto che leggi vere e proprie (come la n.152 del 1975) prevedono il divieto di usare mezzi e indumenti atti a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona.