Che cos'è il ddl 1660 e perché è così pericoloso per democrazia e conflitto sociale

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Che cos'è il ddl 1660 e perché è così pericoloso per democrazia e conflitto sociale

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di Federico Giusti

Nei prossimi giorni il Parlamento potrebbe varare l’insieme delle norme contenute nel ddl 1660 con la introduzione di ben 13 di nuovi reati e relative aggravanti, un colpo feroce assegnato non solo al dissenso e al conflitto sociale ma alle libertà di movimento e alla stessa democrazia.

Il nuovo Ddl sicurezza riprende tutte le campagne care alla destra in una logica solo repressiva e securitaria per criminalizzare il conflitto sociale e il dissenso in ogni sua forma: dalla cannabis alle occupazioni abitative, dalle carceri ai Cpr, dalle lotte ambientaliste a quelle contro la militarizzazione dei territori, dagli operai in lotta con i picchetti davanti alle aziende che delocalizzano fino alle iniziative solidali verso i migranti e i detenuti.

Siamo davanti a una incredibile svolta repressiva che porterà alla instaurazione di uno stato di polizia e ci meraviglia la sottovalutazione della portata di questo ddl da parte di tanti settori della società civile e dei movimenti conflittuali, eppure saranno proprio loro le prime vittime di queste logiche securitarie

Perfino l’Osce, Organizzazione per la sicurezza in Europa a cui aderiscono 57 paesi. ha messo in guardia l’Italia da questo ddl scrivendo:

 “La maggior parte di queste disposizioni ha il potenziale di minare i principi fondamentali della giustizia penale e dello Stato di diritto”.

Siamo davanti a una svolta che minaccia l’esercizio delle libertà democratiche e criminalizza il conflitto sociale trattandolo alla stessa stregua della criminalità organizzata.

Per far passare questo ddl sono state necessarie migliaia di ore sulle tv locali e nazionali per diffondere paura nella popolazione, le occupazioni di case da parte di chi non ha un tetto e dorme per strada sono state dipinte come una sorta di racket che caccia gli anziani dalle loro abitazioni, le lotte ambientaliste sono diventate deturpatrici dei beni culturali, gli scioperi e i blocchi stradali dei veri e propri reati che impediscono al cittadino di  raggiungere il posto di lavoro creando solo disagi, l’opposizione alle grandi opere e alla militarizzazione dei territori diventa invece un ostacolo, da rimuovere con anni di carcere, alla ripresa dell’economia e all’accrescimento del PIL

Questo disegno di legge introduce un autentico stato di polizia e avviene in un periodo storico in cui la corsa al riarmo diventa una costante, la normalità della guerra è ormai diffusa nell’immaginario collettivo.

Ma nulla viene detto sull’economia di guerra, sullo sfruttamento, sul carovita, sullo smantellamento dei servizi sociali.

 

Il ddl 1660 è un salto di qualità rispetto al decreto Renzi-Lupi, nel Decreto Minniti, ai Decreti Salvini fino all’ultimo Decreto Caivano. Quando la crisi economica e sociale si acuisce storicamente il ricorso alla repressione e alla demonizzazione del conflitto diventano le soluzioni migliori per i dominanti, i corsi e ricorsi della storia dovrebbero essere del resto fonte di insegnamento.

Riportiamo gli articoli salienti del disegno di legge estrapolandoli dal sito dell’Osservatorio Repressione:

Art. 1 – Introduce i nuovi reati, puniti con pene fino a 6 anni, di detenzione e/o diffusione di materiale inerente la preparazione o l’uso di armi e sostanze pericolose utilizzabili per non meglio precisate finalità di terrorismo, anche internazionale.

Art. 7 – Prevede la revoca della cittadinanza italiana, entro 10 anni dalla sentenza definitiva, contro il cittadino condannato per terrorismo o eversione.

Art. 8 – Introduce nel codice penale il nuovo art. 634 bis, che punisce il reato di occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui con la pena da 2 a 7 anni di reclusione sia per l’occupante sia per chi coopera con esso. La norma si aggiunge a quella prevista dall’art. 633 c.p., che punisce la occupazione abusiva di immobile, con la reclusione da 2 a 4 anni. Inoltre, viene introdotto nel codice di procedura penale il nuovo art. 321 bis, che dà alla polizia il potere di sgomberare immediatamente l’immobile occupato.

Art. 10 – Introduce il potere del questore di disporre contro il cittadino l’allontanamento da una determinata area urbana fino a 48 ore. Si può quindi immaginare l’uso che ne verrà fatto prima di manifestazioni e cortei sindacali e politici. Allarga i casi di emanazione del DASPO urbano fino a prevedere il DASPO giudiziario, disposto dal giudice quale condizione per la concessione della sospensione condizionale della pena.

Art. 11 – Ripristina la sanzione penale e non più amministrativa per il reato di blocco stradale. Introduce l’aggravamento della pena da 6 mesi a 2 anni a carico di coloro che effettuano un blocco stradale o ferroviario con il proprio corpo con più persone riunite. E’ il manganello giudiziario per farla finita con scioperi operai e manifestazioni non autorizzate.

Art. 12 e 13 – Sono norme mirate contro i Rom. Il primo abolisce l’obbligo per il giudice di rinviare la pena se la condannata è incinta o madre di un bimbo di età inferiore ad un anno, sicchè madre e figlio potranno finire in carcere a discrezione del magistrato. Il secondo punisce, con pene aggravate, non solo chi organizza l’accattonaggio, ma anche chi induca terzi a farlo.

Art. 14 – Introduce l’aumento di un terzo della pena prevista per i reati di violenza, minaccia, resistenza a pubblico ufficiale (già prevista da 6 mesi a 5 anni), se il fatto è commesso contro un ufficiale o agente di polizia, vietando al giudice di considerare prevalenti le circostanze attenuanti rispetto a tale nuova aggravante.

Art. 15 – Prevede che si proceda d’ufficio – e non più su querela di parte – nel caso di lesioni personali lievi o lievissime a danno di ufficiali o agenti di polizia in servizio, punite con pena da 2 a 5 anni.

Art. 20 – Autorizza ufficiali e agenti di polizia a portare armi senza licenza, anche quando non sono in servizio.

Art. 18 e Art. 25 – L’art. 18 introduce: a) la nuova aggravante del reato di istigazione a disobbedire alle leggi (art. 415 c.p., che prevede una pena fino 5 anni), se viene commesso all’interno di un carcere dai detenuti o anche mediante comunicazioni dirette a persone detenute; b) il nuovo art. 415 bis c.p., che punisce con la reclusione fino ad 8 anni “chiunque, all’interno di un istituto penitenziario, promuova, organizzi o diriga una sommossa con atti di violenza o minaccia, di resistenza anche passiva all’esecuzione degli ordini o con tentativi di evasione, commessi congiuntamente da tre o più persone”. Le pene possono essere aumentate, in determinati casi (lesioni personali, uso di armi, ecc.) fino a 20 anni. L’art. 25 completa le suddette norme con la previsione dell’esclusione dei detenuti istigatori ribelli (anche passivi!) dai benefici penitenziari, equiparandoli a mafiosi e terroristi.

Art. 19 – Applica quanto previsto dall’art. 18 per i detenuti in carcere contro i migranti ristretti nei CPR, confermandone la natura carceraria.

Questa normativa annulla qualsiasi diritto dei detenuti e li annichilisce ad esseri senza dignità, sottoposti all’imperio e arbitrio assoluti e al ricatto permanente del personale penitenziario.

Art. 23 – Il governo Renzi aveva già concesso, con il decreto-legge n.7/2015, ai funzionari e agenti dei servizi segreti, infiltrati in associazioni terroristiche o eversive, l’immunità penale nel caso di compimento di reati associativi per finalità di terrorismo. La norma, che era transitoria e più volte prorogata, diventa ora permanente e prevede l’estensione dell’immunità penale per la direzione ed organizzazione di associazioni terroristiche, anche internazionali, ed eversive dell’ordine democratico, nonché nel caso di fabbricazione o detenzione di ordigni o di materiale con finalità di terrorismo. Si passa così dalla figura dell’agente infiltrato a quella dell’agente provocatore, o – peggio ancora – dell’organizzatore di attentati e stragi.

Inoltre, parifica la cannabis light a quella non light, vietando quindi la coltivazione e il commercio di infiorescenze anche di cannabis con thc inferiore allo 0.2 per cento. Una possibilità che avrebbe gravissime ricadute su tutte le imprese del settore.

Un ddl che meriterebbe una forte opposizione parlamentare e sociale ma anche una discussione nelle piazze, nelle scuole e nelle università e nei luoghi di lavoro. Ma purtroppo dobbiamo constatare una opposizione in parlamento molto light. il silenzio di tomba dei sindacati confederali e anche di tante realtà sindacali di base e sociali che pagheranno per prime le conseguenze della deriva securitaria in atto nel paese

 

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