Intelligenza Artificiale e licenziamenti: la mossa del Governo che preoccupa i lavoratori

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Intelligenza Artificiale e licenziamenti: la mossa del Governo che preoccupa i lavoratori

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di E. Gentili e F. Giusti – Centro studi politico-sindacale

 

Il 10 giugno scorso il Consiglio dei Ministri si è riunito per discutere le linee guida per la stesura dei decreti attuativi della L. 133/2025. Questa legge ha recepito i principali contenuti dell’AI Act europeo – di cui avevamo a suo tempo prodotto un’analisi puntuale^[1]^ – e all’articolo 24 ha istituito una delega generale al Governo per la promulgazione di uno o più decreti legislativi che disciplinino l’impiego dell’Intelligenza Artificiale nei principali ambiti della società. Il Comunicato Stampa^[2]^ del Governo ha indicato che i lavori riguardano la definizione di un quadro normativo, regolatorio e sanzionatorio per l’impiego delle nuove tecnologie e delle modalità di applicazione dell’IA nei settori del lavoro dipendente e delle libere professioni, della scuola, della Pubblica Amministrazione e della sanità, nonché delle Forze dell’Ordine e della Giustizia.

I decreti legislativi, essendo il frutto di una delega parlamentare, entrano in vigore dopo la sola approvazione del Governo, senza bisogno di un nuovo passaggio in Parlamento. Il governo Meloni avrà quindi un ampio margine di manovra per inserirvi i contenuti graditi all'esecutivo e agli interessi degli imprenditori. Nei prossimi mesi, verosimilmente dopo l’estate, vedremo la nascita di diversi decreti sull’Intelligenza Artificiale; forse quando sarà già troppo tardi.

I. Responsabilità civile e penale

Il tema della responsabilità giudiziaria è formalmente affrontato con l’intento di tutelare, allo stesso tempo, gli utilizzatori (clienti) e i produttori (aziende) dell’IA. I futuri decreti non prevederanno nuovi obblighi per le imprese produttrici, in linea con l’impostazione dell’AI Act: quest’ultimo, infatti, prescrive il rispetto di parametri predefiniti su «produzione dei dati, documentazione e tracciabilità, fornitura di informazioni e trasparenza, sorveglianza umana nonché robustezza e precisione»,^[3]^ ma solo per le aziende produttrici di tecnologie considerate “ad alto rischio” (come quelle per il riconoscimento biometrico delle emozioni umane). Ricordiamo, inoltre, che la scala di rischio è riferita all’utilizzo concreto delle tecnologie e non agli strumenti in sé: l’omessa adozione delle misure di sicurezza nei sistemi di IA ad alto rischio verrà sanzionata da un nuovo articolo del Codice Penale solo «quando ne derivi un pericolo concreto per la vita, l’incolumità pubblica o la sicurezza dello Stato». Chiaramente, questa normativa non si applica al settore militare, esplicitamente escluso persino dall’ambito di applicazione dell’AI Act europeo.^[4]^

Poco importa, dunque, che il Consiglio dei Ministri abbia pensato di garantire al cliente (o al lavoratore) l’«Accesso alla documentazione tecnica del sistema, per consentire al danneggiato di comprendere le caratteristiche rilevanti dell’IA utilizzata»: le aziende mantengono un ampio margine di discrezionalità nel monitoraggio della tecnologia e nella conservazione della documentazione a finalità probatoria. Sebbene sia positiva la «Presunzione del nesso di causalità, che alleggerisce l’onere probatorio senza eliminarlo integralmente»,^[5]^ con il nascente quadro regolatorio sarà molto difficile che un lavoratore della Gig Economy possa rivalersi sull’azienda dopo essere stato disconnesso dalla piattaforma informatica per aver rifiutato una prestazione – dinamica purtroppo frequente. Continuerà infatti a essere quasi impossibile dimostrare che tale disconnessione sia il risultato del rifiuto in un’ottica intenzionale e punitiva da parte dell’imprenditore. È invece favorevole la previsione dell’«Azione diretta nei confronti dell’assicurazione, quale ulteriore strumento di effettività della tutela risarcitoria».^[6]^

È positivo, poi, che la responsabilità penale possa estendersi all’impresa e non essere limitata alle sole persone fisiche (imprenditori o manager) che commettono il reato. Attualmente la legislazione italiana (D. Lgs. 231/2001) prevede che, in caso di reati societari, tributari, ambientali o legati al riciclaggio compiuti nell’interesse dell’impresa, la responsabilità giuridica ricada anche sulla società stessa. In un recente intervento all’Assemblea Nazionale di Confindustria, Meloni aveva accolto la richiesta di un confronto finalizzato alla revisione di questo decreto;^[7]^ fortunatamente, nel Comunicato Stampa del 10 giugno si fa esplicito riferimento alla norma, che quindi con ogni probabilità non verrà smantellata prima della promulgazione delle nuove disposizioni sull’IA.

Bisognerà invece fare molta attenzione ai poteri conferiti alle forze di Polizia: l’attività repressiva e sanzionatoria si concentrerà «sulle violazioni realmente idonee a mettere a rischio vita, incolumità pubblica o sicurezza dello Stato». A nostro parere, la stretta antidemocratica imposta dal Decreto Sicurezza potrebbe far ricadere alcune forme di protesta civile proprio all'interno dei reati che minano la sicurezza dello Stato, legittimando così un utilizzo nei fatti indiscriminato e repressivo delle applicazioni di IA ad alto rischio.

II. Forze di Polizia

Secondo il Governo, i futuri decreti riusciranno a contemperare la garanzia della sicurezza pubblica e il rispetto dei diritti individuali, definendo un punto di equilibrio fra i due poli, almeno a livello formale. Questo significa che eventuali revisioni "da destra" dei futuri decreti potranno rivelarsi in netta contraddizione con l’impianto generale degli stessi, aprendo la strada a controversie giudiziarie per la difesa dell’ordine democratico.

L’aspetto più problematico riguarda la disciplina dell’autorizzazione all’identificazione biometrica. Tale facoltà verrà accordata alle Forze dell’Ordine in due casi specifici: «l’identificazione biometrica remota in tempo reale per finalità tassative di prevenzione di ordine pubblico e sicurezza e ricerca di persone; il riconoscimento facciale a posteriori solo dopo la commissione di un reato e sulla base di elementi oggettivi e verificabili».^[8]^

L’utilizzo dell’identificazione biometrica verrà concesso solo previa autorizzazione giudiziaria, per un obiettivo specifico e per una durata non superiore ai quindici giorni. Ciò significa, tuttavia, che sarà possibile utilizzarla sulla base di una presunzione di colpevolezza extra-giudiziaria. Inoltre, venendo impiegata per contrastare «minacce specifiche e gravi alla sicurezza e all’ordine pubblico», il timore è che possa trovare applicazione nella repressione dei picchetti dei lavoratori della logistica – ormai genericamente considerati “servizi essenziali”^[9]^ – o nel contenimento dei movimenti sociali, come il No Tav. Nei casi di particolare urgenza, peraltro, «è previsto un regime accelerato» per ottenere l'avallo del giudice.

Vi saranno comunque dei limiti democratici: «conservazione locale dei dati per sette giorni, log non modificabili per cinque anni, divieto di decisioni pregiudizievoli fondate solo sull’output e divieto assoluto di uso non mirato o generalizzato». La conservazione locale dei dati, tuttavia, non impedisce la costruzione di banche dati biometrici sui soggetti osservati, che infatti sono state previste dal Consiglio dei Ministri e verranno centralizzate: l'unico divieto reale riguarda la raccolta indiscriminata di dati sui cittadini, anche se recuperati dal web e non tramite identificazione biometrica.

III. Le autorità nazionali per l’IA e la Pubblica Amministrazione

Sono previste due autorità centrali: l’Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) e l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN). Si tratta di organismi già esistenti, ma i futuri decreti ne definiranno meglio prerogative e competenze. L'AgID agirà come facilitatore di processo, coordinamento e promozione, mentre l'ACN sarà deputata alla vigilanza e al raccordo con le istituzioni europee. È senz'altro positivo che i futuri decreti si avvarranno «della facoltà prevista dall’AI Act di introdurre limiti massimi inferiori rispetto a quelli europei, calibrando le sanzioni sul grado di responsabilità dei soggetti coinvolti lungo la catena di approvvigionamento dei sistemi di IA».^[10]^ L’AI Act europeo tende infatti a scaricare le responsabilità giuridiche sugli utilizzatori finali della tecnologia, esonerando gli attori della filiera produttiva. Dovremo attendere i decreti per verificare se questa forma di tutela verrà implementata seriamente o se si tratterà di un semplice specchietto per le allodole.

Per quanto riguarda il potere giudiziario, il Comunicato Stampa del Consiglio dei Ministri garantisce esplicitamente che «L’uso dell’IA lascerà naturalmente e doverosamente intatta la discrezionalità del magistrato nell’interpretazione e applicazione della legge».

A proposito di Pubblica Amministrazione, va invece criticata l’applicazione di «sistemi di IA nelle politiche di reclutamento, formazione e innovazione organizzativa». In questo modo per lo Stato sarà molto più semplice assumere personale basandosi su test proiettivi della personalità e misurare la produttività individuale del dipendente (laddove nel pubblico la misurazione è spesso ancora collettiva). Nonostante ciò, ad oggi la principale preoccupazione dei dirigenti pubblici sull’uso dell’IA sembrerebbe legata solo alle possibili fughe di dati sensibili. Si tratta di una visione alquanto ristretta, specie se consideriamo il rischio concreto che corrono molti posti di lavoro e gli effetti sulle modalità esecutive delle mansioni, soprattutto in termini di aumento dei ritmi e del livello di controllo sul personale.

Ciò premesso, è indubbio che nella Pubblica Amministrazione «l’intelligenza artificiale può trasformarsi più direttamente in valore pubblico: servizi più semplici, procedimenti più rapidi, migliore capacità di programmazione e decisioni amministrative più comprensibili».^[11]^

IV. Scuola e sanità

Nella scuola l’IA sarà sia parte dei programmi di studio sia strumento per l’apprendimento didattico; verrà intesa «non come un contenuto separato, ma come una lente critica attraverso cui rileggere le discipline».^[12]^ Non siamo d’accordo con questa impostazione: nelle Nuove Indicazioni Nazionali per i Licei sembra che la valutazione e la progettazione didattica siano fin troppo debitorie rispetto all’IA (ad esempio per quanto riguarda la standardizzazione dei criteri di valutazione degli studenti).^[13]^

Tuttavia, il tema non è stato realmente sviscerato nell'ultimo Consiglio dei Ministri. In quella sede è stata sollevata piuttosto la questione della governance: «A supporto delle scuole sono previsti comitati tecnico-etici territoriali, organizzati in rete, con funzioni di indirizzo pedagogico, accompagnamento alla sperimentazione didattica, tutela dei diritti fondamentali e protezione dei dati. Essi contribuiscono anche all’aggiornamento dei regolamenti di istituto».^[14]^ Con ogni probabilità, i futuri decreti prevederanno la partecipazione delle aziende tecnologiche del territorio a tali comitati tecnico-etici, compiendo un nuovo passo verso l’aziendalizzazione della scuola pubblica. Considerato che negli ultimi anni diverse aziende militari si sono fatte promotrici delle tecnologie e dell’insegnamento delle materie STEM, non è difficile ipotizzare che in questi comitati possano entrare colossi del settore bellico come Leonardo.^[15]^

A proposito della sanità, il Governo ha riconosciuto l’importanza delle nuove tecnologie per le diagnosi, la prevenzione e la ricerca medica, evidenziando al contempo come l’IA possa «contribuire anche all’efficienza organizzativa, ad esempio nel governo delle liste d’attesa e nella riduzione degli sprechi».

V. Lavoro dipendente e libere professioni

Un aspetto parzialmente positivo è che le decisioni adottate unicamente in base all’Intelligenza Artificiale (ossia del tutto automatizzate) «concernenti la costituzione, la modifica o la risoluzione del rapporto di lavoro, compresi provvedimenti disciplinari e licenziamenti» sono da considerarsi nulle. Ciò, d’altro canto, consente pienamente l’impiego di algoritmi per la definizione delle politiche di licenziamento, assunzione e regolazione contrattuale, purché vi sia la supervisione umana dell’imprenditore o di un suo delegato.

L’aspetto decisamente negativo, invece, è che in caso di decisioni aziendali prese tramite l’IA, i lavoratori avranno diritto di conoscere soltanto «l’eventuale incidenza del sistema di IA sul processo decisionale e i principali parametri considerati».^[16]^ Questa misura è del tutto insufficiente a garantire la tutela della parte lesa in sede processuale, non solo perché gli imprenditori godono di una legislazione di supporto ben più vasta, ma soprattutto perché i soli parametri di riferimento potrebbero non bastare a stabilire il nesso di causalità tra l’azione subita dal lavoratore e l’intenzione dell’azienda. La dirigenza potrebbe agevolmente dimostrare che la decisione dell’IA è stata presa non in riferimento al singolo lavoratore colpito, bensì sulla base di altre motivazioni oggettive (scelte di mercato, riorganizzazioni aziendali, ecc.). Di conseguenza, a un incremento delle capacità di controllo tecnologico sul lavoratore non corrisponde un aumento dei suoi diritti civili e democratici. Si determina così un’asimmetria di potere destinata a spostare ulteriormente i rapporti di forza a vantaggio dell’imprenditoria.

Per quanto riguarda le libere professioni, il Consiglio dei Ministri ha previsto di adeguare l’equo compenso^[17]^ per le prestazioni che integrano l’uso dell’IA sulla base della classificazione di rischio associata alla tecnologia impiegata. Il compenso rifletterà quindi «l'effettivo apporto professionale e il livello di responsabilità connesso all'uso dell'IA».^[18]^

VI. Conclusioni

Una riunione preliminare del Consiglio dei Ministri così ricca di contenuti – seppur di segno prevalentemente negativo – lascia presagire ulteriori sviluppi. In questa prima analisi abbiamo cercato di focalizzare l’attenzione sui principali rischi imminenti, ma il quadro è tutt'altro che completo. Manca all’appello la riunione del Consiglio propedeutica alla stesura di «una disciplina organica relativa all'utilizzo di dati, algoritmi e metodi matematici per l'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale»,^[19]^ come da delega del Parlamento.

Al momento «il mercato italiano dell’IA ha raggiunto nel 2025 1,8 miliardi di euro, con una crescita del 50% rispetto all’anno precedente», ma saranno soprattutto gli effetti indiretti sull’intera economia a dettare l’agenda governativa. L’IA è ormai essenziale per le imprese e per la tenuta delle supply chain; pertanto, il Governo subirà forti pressioni per adeguare i propri decreti ai desiderata degli imprenditori. Il percorso legislativo non sarà semplice e si estenderà sicuramente su vari anni, complice l’elevatissimo tasso di avanzamento tecnologico che, in una società capitalistica, pone continuamente nuove sfide e, soprattutto, nuovi conflitti.

Note

^[1]^ Cfr. E. Gentili, F. Giusti, “Artificial Intelligence Act”, approvato il 13 Marzo 2024, https://cub.it/artificial-intelligence-act-approvato-il-13-marzo-2024/.

^[2]^ Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 177, 10 Giugno 2026.

^[3]^ 2021/0106 (COD) (ITA), p. 11. Per la definizione puntuale di tali parametri si veda l’Allegato IV al documento citato.

^[4]^ Cfr. Artificial Intelligence Act, art. 2, c. 3.

^[5]^ Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 177, 10 Giugno 2026.

^[6]^ Ibidem.

^[7]^ Cfr. E. Gentili, F. Giusti, S. Macera, Meloni a Confindustria: riarmo e deregulation, 8 Giugno 2026, https://diogenenotizie.com/meloni-a-confindustria-riarmo-e-deregulation/.

^[8]^ Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 177, 10 Giugno 2026.

^[9]^ Cfr. E. Gentili, F. Giusti, Estensione della Legge anti-sciopero: la nuova beffa per i lavoratori, 17 Aprile 2026, https://www.lacittafutura.it/interni/estensione-della-legge-anti-sciopero-la-nuova-beffa-per-i-lavoratori.

^[10]^ Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 177, 10 Giugno 2026.

^[11]^ Ibidem.

^[12]^ Indicazioni Nazionali per i Licei, p. 17, https://www.mim.gov.it/-/pubblicato-il-testo-delle-nuove-indicazioni-nazionali-per-i-licei-.

^[13]^ Cfr. E. Gentili, F. Giusti, Licei, il rischio di una scuola al servizio dell’impresa, 29 Aprile 2026, https://diogenenotizie.com/licei-il-rischio-di-una-scuola-al-servizio-dellimpresa/.

^[14]^ Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 177, 10 Giugno 2026.

^[15]^ Cfr. E. Gentili, F. Giusti, Scuola, Università e ricerca: la militarizzazione va avanti spedita, 28 Giugno 2026, https://osservatorionomilscuola.com/2026/06/28/scuola-universita-e-ricerca-la-militarizzazione-va-avanti-spedita/.

^[16]^ Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 177, 10 Giugno 2026.

^[17]^ Previsto dalla L. 49/2023, l’equo compenso fissa dei parametri remunerativi da applicarsi nella stipula di contratti di prestazione d’opera professionale con committenti “forti” (grandi aziende, enti…).

^[18]^ Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 177, 10 Giugno 2026.

^[19]^ L. 132/2025, art. 16, c. 1.

 

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